Termini e condizioni generali di acquisto
I seguenti termini e condizioni generali di acquisto (“Condizioni generali”) di Wegmann automotive GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 6, 97209 Veitshöchheim, Germania, sono applicabili a tutte le nostre transazioni di vendita per consegne e servizi nell’ambito delle nostre attività commerciali a livello mondiale.
1. Disposizioni generali e applicabilità
1.1 Le presenti condizioni generali hanno validità esclusiva. Non riconosceremo termini e condizioni generali divergenti o contrastanti a meno che non siano stati espressamente concordati per iscritto.
1.2 L’accettazione di beni o servizi (“oggetto della fornitura”) da parte del fornitore o il loro pagamento non costituisce un consenso, anche se l’accettazione o il pagamento è avvenuto con la conoscenza di termini e condizioni contrattuali contrastanti o supplementari del fornitore.
1.3 Le presenti condizioni generali sono applicabili anche a tutte le future transazioni tra noi e il fornitore. Allo stesso modo, non verranno più riconosciute le condizioni contrattuali precedentemente accordate dal fornitore che sono in contrasto o che integrano i presenti termini e condizioni di acquisto.
1.4 Le presenti condizioni generali si applicano nelle transazioni commerciali con imprenditori, persone giuridiche e fondi speciali di diritto pubblico ai sensi della sezione 310 (1) del codice civile tedesco (Bürgerliches Gesetzbuch - BGB).
2. Contratto di fornitura- ordine di consegna
2.1. Gli ordini d'acquisto, i contratti e gli ordini di consegna, così come le loro modifiche e integrazioni devono essere in forma scritta. Non riconosciamo nessun ordine o accordo espresso in forma orale che non sia stato confermato da noi per iscritto. Riconosciamo gli scostamenti tra le conferme dell’ordine del fornitore e il nostro ordine come incorporati nel contratto solo se tali scostamenti sono indicati per iscritto nella conferma dell’ordine, designati espressamente e in modo chiaramente riconoscibile come scostamenti e sono espressamente approvati da noi per iscritto.
2.2. La forma scritta è valida anche via fax, trasmissione di dati a distanza o via e-mail.
2.3. Se il fornitore non accetta un ordine entro due settimane dal suo ricevimento, siamo autorizzati a revocare l’offerta. La revoca non dipende dalla fissazione di un termine. Gli ordini di consegna liberatori diventano vincolanti al più tardi se il fornitore non vi si oppone entro due settimane.
2.4. Siamo autorizzati a richiedere che il fornitore apporti modifiche al design, alla costruzione e alla lavorazione dell’articolo fornito a meno che i cambiamenti richiesti non siano irragionevoli per il fornitore, in particolare per quanto riguarda i costi aggiuntivi o il dispendio di tempo che il fornitore prevede di sostenere come risultato delle modifiche. Gli effetti di modifiche ragionevoli devono essere determinati di comune accordo tra le parti, in particolare per quanto riguarda i costi aggiuntivi o inferiori e i termini di consegna. Se il fornitore dichiara di non essere in grado di apportare le modifiche da noi richieste, siamo autorizzati a rescindere il contratto. La disposizione sovrastante non si applica se le modifiche da noi richieste non sono ragionevoli per il fornitore, in particolare nel caso in cui non abbiamo offerto una compensazione ragionevole per le spese aggiuntive effettivamente sostenute dal fornitore a causa delle modifiche richieste o una proroga ragionevole del termine di consegna, tenendo conto dei ritardi che si prevedono a causa di tali modifiche.
3. Termini di consegna, limiti di tempo per la consegna, accettazione e trasferimento del rischio
3.1. Le scadenze e i limiti di tempo sono vincolanti. Il tempo determinante del rispetto o meno del termine di consegna o del limite di tempo, è il momento della nostra ricezione della merce. Se l’ordine non è concordato come soggetto a consegna DAP o DDP in conformità con Incoterms® 2020, il fornitore è obbligato a fornire la merce a tempo debito, tenendo conto del tempo usuale necessario per il carico e la spedizione. Se la consegna è stata accordata via EXW in conformità con Incoterms® 2020, il fornitore è obbligato a comunicare tempestivamente che la merce è stata completata.
3.2. Se il fornitore ha assunto l’installazione o il montaggio, deve sostenere tutte le spese necessarie come le spese di viaggio, la fornitura di strumenti e i distacchi.
3.3. Allo scadere del giorno del termine di consegna, il fornitore è considerato inadempiente anche senza un avviso particolare, a meno che il fornitore non dimostri di non essere responsabile dell'inadempienza. In questo caso siamo autorizzati, dopo aver fissato un limite ragionevole per l’inadempimento, a far valere i diritti di risarcimento danni al posto dell’adempimento e/o a rescindere il contratto. Eventuali penali contrattuali che siamo tenuti a pagare a causa della mora del fornitore saranno addebitati al fornitore stesso.
3.4. In caso di ritardo nella consegna, siamo inoltre autorizzati a richiedere un risarcimento forfettario di mora pari allo 0,3% del valore della consegna per ogni giorno lavorativo completo in cui tale circostanza persiste, ma non più del 5% massimo del valore dell’ordine. Il fornitore ha il diritto di dimostrarci che nessun danno o perdita, o un danno o una perdita sostanzialmente inferiore all’importo forfettario, è stato sostenuto a causa della mora. Noi abbiamo il diritto di provare che è stato subito un danno maggiore.
3.5. Il fornitore ha l’obbligo ad informarci immediatamente per iscritto se prevede difficoltà nella produzione, nella fornitura di pre-materiale, nel rispetto della data di consegna o circostanze simili che potrebbero impedirgli la consegna puntuale o la consegna della qualità concordata.
3.6 L’accettazione incondizionata di una consegna o di un servizio in ritardo non costituisce una rinuncia a qualsiasi reclamo per la consegna o il servizio in ritardo, questo vale fino a quando non abbiamo pagato completamente tutti gli importi dovuti per la particolare consegna o servizio.
3.7. Il fornitore non consegnerà la merce ordinate a rate, a meno che non sia stato espressamente concordato o che noi possiamo ragionevolmente accettarlo.
3.8. Se l'accettazione è stata concordata, l'accettazione è determinata in conformità con gli accordi presi negli ordini di acquisto e nei piani di consegna.
3.9. Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento della merce passa a noi al momento della consegna nel luogo di adempimento. Se è stata concordata l’accettazione, questa è decisiva per il trasferimento del rischio. In caso di accettazione, le leggi sui contratti d’opera e servizi valgono anche per altri aspetti. Se siamo in ritardo con l’accettazione, ciò equivale alla consegna o all’accettazione.
4. Forza maggiore
4.1. Gli impedimenti alla prestazione che non sono attribuibili alla sfera del rischio di una parte contraente esonerano le parti contraenti dai loro obblighi di prestazione per la durata della perturbazione e per la misura del suo effetto.
4.2. Tali impedimenti alla prestazione includono, ma non sono limitati a, forza maggiore, sommosse, atti di guerra o di terrorismo, epidemie, pestilenze o pandemie, scioperi, controversie di lavoro, anche nelle operazioni dei partner contrattuali e dei loro agenti vicari, e serrate, misure ufficiali, blocco delle vie di trasporto, guasti o restrizioni dello scambio elettronico di dati causati da terzi, crimini informatici da parte di terzi, così come altri eventi imprevedibili, inevitabili e gravi.
4.3. Entrambe le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente in buona fede le informazioni necessarie e ragionevoli senza indugio e ad adeguare temporaneamente i loro obblighi alla mutate circostanze, in particolare alle eventuali mutate esigenze del mercato.
4.4. Durante tali eventi abbiamo il diritto – senza pregiudicare gli altri nostri diritti- a recedere dal contratto in tutto o per parte nel caso in cui un adeguamento non sia adatto.
4.5. L’insufficiente fornitura da parte del fornitore non costituisce un caso di forza maggiore.
5. Imballaggio
5.1. A meno che non si sia accordato diversamente, la merce da consegnare deve essere adeguatamente imballata a spese del fornitore in un modo usuale nel commercio, oppure, su nostra richiesta, dotata di un imballaggio speciale in conformità alle nostre istruzioni.
5.2. Il fornitore è responsabile dei danni derivanti da un imballaggio difettoso.
5.3 Il fornitore deve rispettare a proprie spese i requisiti della legge sugli imballaggi e garantire un imballaggio, una registrazione e un’etichettatura adeguati, quest’ultima anche in relazione alle sostanze pericolose.
5.4 Il fornitore deve riprendere gratuitamente gli imballaggi usati e completamente vuoti. Se questo non è possibile, deve sostenere i relativi costi di smaltimento ragionevoli da parte nostra.
6. Fatturazione, termini di pagamento e riserva di proprietà
6.1. Se non sono state concordate condizioni di pagamento diverse nei singoli casi, i nostri pagamenti saranno effettuati entro 14 giorni dopo la ricevuta di una fattura regolare di nostra scelta, soggetta ad uno sconto rapido del 3% (Skonto), oppure al netto entro i successivi 45 giorni. Se la merce viene ricevuta successivamente alla fattura, il termine per lo sconto sul pronto pagamento decorre solo dalla data di ricevimento della merce. Ci riserviamo il diritto di effettuare i pagamenti tramite una nostra cambiale.
6.2. La fattura deve contenere le informazioni obbligatorie secondo la legge tedesca sull’imposta sul valore aggiunto (Umsatzsteuergestz - UStG), in particolare il numero d’imposta rilasciato dall’ufficio fiscale o il numero d’identificazione dell’imposta sul valore aggiunto rilasciato dall’Ufficio federale delle finanze, nonché il numero d’ordine e il numero del fornitore. Se questi requisiti non sono soddisfatti, non siamo responsabili dei ritardi che ne derivano nell’elaborazione delle fatture e nella liquidazione dei pagamenti. Ci riserviamo il diritto di rifiutare le fatture che non sono conformi alle norme.
6.3. Se una consegna contiene degli errori, abbiamo il diritto a trattenere il pagamento fino a quando non sia stata effettuata una prestazione adeguata.
6.4. Le specifiche di spedizione annotate nell’ordine devono essere rispettate accuratamente. In caso di mancato rispetto delle specifiche di spedizione, i costi aggiuntivi che ne derivano sono a carico del fornitore.
6.5. Il fornitore non è autorizzato a cedere i suoi crediti a terzi o a farli riscuotere da terzi senza il nostro previo consenso scritto.
6.6. Si ritiene che tutti i prezzi concordati includano tutte le spese associate all'ordine, indipendentemente dal fatto che fossero prevedibili al momento della stipula del contratto da parte delle parti.
6.7. Come principio di base, rifiutiamo il pagamento in contanti al momento della consegna.
6.8. A meno che non sia concordato diversamente per iscritto, i dazi e altre tasse e oneri sono a carico del fornitore.
6.9. La proprietà della merce consegnata passa a noi con il pagamento completo da parte nostra. Si esclude qualsiasi riserva di proprietà estesa o ampliata per i prodotti forniti dal fornitore. Siamo autorizzati a rivendere e lavorare la merce nel corso dell’ordinaria amministrazione.
6.10. Il fornitore è obbligato a comunicarci senza indugio eventuali diritti di terzi sulla merce o su parti di essa. Questo vale anche per eventuali cessioni di crediti.
7. Compensazione e diritto di ritenzione
7.1. Abbiamo il diritto di compensare i nostri crediti con quelli di altri e di trattenere il pagamento nell’ambito previsto dalla legge.
7.2. Il fornitore non ha il diritto di compensare i propri crediti con i nostri crediti, a meno che la contro pretesa del fornitore sia stata stabilita con forza legale definitiva e vincolante, sia incontestata, sia stata riconosciuta o sia pronta per l’emissione di una decisione legale. Inoltre, il fornitore è autorizzato a esercitare il diritto a trattenere il pagamento se e nella misura in cui la sua contro pretesa è stata stabilita con forza legale definitiva e vincolante, è incontestata o pronta per l’emissione di una decisione legale e si basa sullo stesso rapporto contrattuale.
8. Qualità
8.1. Il fornitore è tenuto a rispettare le norme tecniche riconosciute (in particolare le norme DIN, VDE, le direttive VDI, le norme GDW), qualsiasi norma di sicurezza applicabile, e le norme di sicurezza dei prodotti nonché le specifiche dei dati tecnici concordate. Tutte le merci fornite devono essere conformi allo stato attuale della tecnica e alle norme e disposizioni di legge applicabili in vigore nel Paese di produzione e distribuzione.
8.2. I prodotti soggetti a marcatura secondo le direttive UE devono essere forniti con il corrispondente marchio CE e la dichiarazione di conformità.
8.3. Qualsiasi modifica dell’articolo fornito e le deviazioni dalla qualità concordata richiedono il nostro previo consenso scritto.
8.4. Se il fornitore produce l’oggetto del contratto per noi, il fornitore è obbligato a fornirci informazioni adeguate se non ritiene che l’oggetto del contratto che deve essere prodotto da lui sia adatto all’uso previsto o non sia adatto in modo ottimale. A questo proposito, il fornitore è considerate uno specialista per le parti che devono essere prodotte da lui.
8.5. Le deviazioni dalla specifica ordinata nel caso di campioni iniziali o di serie devono essere notificate dal fornitore prima della consegna; la consegna può essere effettuata solo dopo l’approvazione scritta da parte nostra.
9. Notifica di difetti
9.1. Subito dopo aver ricevuto la consegna, effettuiamo un controllo dell’identità e della quantità e controlliamo la consegna per individuare eventuali danni evidenti (compresi i danni di trasporto). Se scopriamo un difetto durante il processo, lo comunicheremo immediatamente al fornitore. I difetti che non sono stati scoperti in questo processo, li comunicheremo al fornitore entro un termine ragionevole, non appena verranno scoperti nel corso dell’ordinaria amministrazione. A questo proposito, il fornitore rinuncia all’obiezione della notifica ritardata dei difetti.
9.2. La merce non consegnata secondo l’ordine sarà restituita a spese e rischio del fornitore.
9.3. Pagamenti o pagamenti parziali sul prezzo d’acquisto o sulla remunerazione non costituiscono né un’accettazione né un riconoscimento che l’oggetto del contratto è privo di difetti.
10. Responsabilità per difetti (garanzia)
10.1. Il fornitore garantisce che la merce consegnata è priva di difetti, in particolare che è dotata delle caratteristiche e qualità concordate secondo le clausole 8.1 e 8.2, che il design, la praticità e la tecnologia di produzione della merce e/o delle prestazioni sono conformi alle norme riconosciute in materia e allo stato più recente della scienza e della tecnologia, e che è stato utilizzato solo materiale di prima classe e di qualità adeguata, adatto allo scopo previsto. In particolare, si considerano qualità concordate le proprietà e le condizioni di eventuali campioni d'acquisto e il rispetto di tutte le pertinenti norme legali e ufficiali applicabili nel luogo di destinazione delle forniture e/o dei servizi. Inoltre, il fornitore garantisce che la merce fornita non dà luogo ad alcuna responsabilità del prodotto a causa dell'esistenza di un difetto del prodotto.
10.2. Ci spettano integralmente i diritti previsti dalla legge in materia di difetti; in ogni caso, abbiamo il diritto di richiedere al fornitore, a nostra discrezione, l’eliminazione del difetto o la consegna di un nuovo articolo. Ci riserviamo espressamente il diritto di richiedere il risarcimento dei danni, in particolare i danni al posto della prestazione.
10.3. Se il fornitore non inizia a rimediare al difetto dopo aver ricevuto la nostra richiesta o se l’eliminazione del difetto fallisce, in casi urgenti siamo autorizzati, dopo aver fissato un termine ragionevolmente breve per l’eliminazione, in particolare per scongiurare un pericolo acuto o evitare danni maggiori, ad eseguire noi stessi l’eliminazione del danno o a farla eseguire da terzi a spese del fornitore.
10.4. Se la stessa merce viene ripetutamente consegnata con difetti, dopo aver fissato un termine adeguato per l’adempimento, siamo autorizzati a rescindere il contratto, anche per la consegna non ancora avvenuta, in caso di un’altra consegna difettosa.
10.5. Le spese necessarie per la riparazione, in particolare i costi di trasporto, manodopera, viaggi e materiali, sono a carico del fornitore. Nessuna limitazione dei costi al valore dell’ordine sarà accettata.
10.6. Siamo tenuti ad approvvigionare il fornitore con le parti da sostituire su richiesta e a spese del fornitore stesso. Se effettuiamo, su richiesta del fornitore, spedizioni di ritorno, queste sono effettuate a spese e a rischio del fornitore. Il rischio passa al fornitore nel momento in cui la merce è stata consegnata allo spedizioniere incaricato, al vettore o all’impresa che è stata altrimenti designata per eseguire la spedizione.
10.7. Il fornitore risponde della colpa dei suoi subfornitori come della propria colpa.
10.8. Per ogni caso di reclamo di garanzia fatto da noi, se il fornitore è responsabile del danno, è obbligato a pagare un risarcimento forfettario di 100 EURO (fermo restando il nostro diritto di far valere danni maggiori nel singolo caso, i risarcimenti forfettari saranno accreditati a questo titolo). In ogni caso il fornitore ha il diritto di dimostrare che nessun danno o un danno minore si è verificato nei nostri confronti.
10.9. Se, in qualità di fornitore automobilistico, ci impegniamo per un cliente ad una responsabilità più lunga o più estesa per i difetti, allora, nella misura in cui il fornitore fornisca materiale di produzione, dopo una precedente notifica scritta, il fornitore è obbligato a consentire che questa disposizione si applichi anche nei suoi confronti con effetto futuro.
10.10. Nella misura in cui i nostri clienti – regolarmente produttori automobilistici – utilizzano una procedura di mercato di riferimento o una procedura simile, per determinare e liquidare i diritti di garanzia per prodotti difettosi, comune all’industria automobilistica, questa procedura si applica anche al rapporto tra noi e il fornitore se il difetto è attribuibile ai prodotti del fornitore.
11. Ricorso del fornitore
11.1. Oltre ai reclami per difetti, abbiamo il diritto senza restrizioni di esercitare i nostri diritti di regresso legalmente determinati all’interno di una catena di fornitura (regresso del fornitore secondo §§ 445a, 445b, 478 BGB).
11.2 In particolare, abbiamo il diritto di richiedere al fornitore esattamente il tipo di adempimento successivo (riparazione o sostituzione) che dobbiamo al nostro cliente nel singolo caso. Il nostro diritto legale di scelta (§ 439 para. 1 BGB) non è limitato da questo.
11.3. Prima di riconoscere o soddisfare un reclamo per difetti rivendicato dal nostro cliente (incluso il rimborso spese secondo i §§ 445a para. 1, 439 para. 2 and 3 BGB), informeremo il fornitore e chiederemo una dichiarazione scritta, spiegando brevemente i fatti del caso. Se nessuna dichiarazione motivata viene fatta entro un termine ragionevole e non si giunge a nessuna soluzione amichevole, la pretesa per difetti da noi effettivamente concessa si considera dovuta al nostro cliente. In questo caso, il fornitore è tenuto a dimostrare il contrario.
11.3. Le nostre rivendicazioni derivanti dal ricorso del fornitore valgono anche se la merce difettosa è stata ulteriormente elaborata da noi o da un altro imprenditore, ad esempio incorporandola in un altro prodotto.
12. Responsabilità, responsabilità del prodotto e richiamo
12.1. Il fornitore è tenuto a rimborsarci per ogni danno/perdita direttamente o indirettamente da noi sostenuta derivante da una consegna difettosa o incompleta, da una violazione di norme e regolamenti di sicurezza da parte di agenzie governative, o per qualsiasi altra ragione o motivi per cui il fornitore è responsabile.
12.2. Se il fornitore è responsabile per il danno del prodotto, deve indennizzarci contro le rivendicazioni di terzi, dal momento che la causa si trova nella sua area di controllo e organizzazione e lui stesso è responsabile nel rapporto esterno.
12.3. Entro lo scopo del suo obbligo di indennizzo, il fornitore deve rimborsarci le spese ai sensi dei §§ 683, 670 BGB che derivano da o in relazione a un reclamo di terzi, comprese le azioni di richiamo da noi effettuate. Informeremo il fornitore sul contenuto e la portata delle misure di richiamo – per quanto sia possibile e ragionevole – e gli daremo la possibilità di commentare. Altre rivendicazioni legali rimangono inalterate.
12.4. A meno che non sia stato stipulato un accordo separato, il fornitore si impegna a mantenere un’assicurazione di responsabilità civile del prodotto con una copertura forfettaria di almeno 30 milioni di euro per danni arrecati a persone/cose. L’ammontare della responsabilità contrattuale e legale rimane inalterato dall’estensione della copertura assicurativa.
13. Periodo di prescrizione
13.1. Le rivendicazioni reciproche delle parti contraenti cadono in prescrizione secondo le disposizioni di legge, a meno che non sia previsto diversamente di seguito.
13.2. In deroga al § 438 par. 1 No. 3 BGB, il termine di prescrizione generale per reclami per difetti è di 3 anni dal trasferimento del rischio. Nella misura in cui l’accettazione è stata concordata, il termine di prescrizione decorre dall’accettazione. Il termine di prescrizione di 3 anni si applica di conseguenza anche alle rivendicazioni derivanti da vizi della cosa, mentre il termine di prescrizione legale per le rivendicazioni reali di terzi per la cessione di proprietà (§ 438 comma 1 n. 1 BGB) rimane inalterato; le rivendicazioni derivanti da vizi della cosa (clausola 17.) non cadono inoltre in prescrizione in nessun caso finché il terzo può ancora far valere il diritto - in particolare in assenza di prescrizione - nei nostri confronti.
13.3. I termini di prescrizione del diritto di compravendita, compresa la proroga sovrastante, valgono – per l’estensione prevista dalla legge – per tutte le rivendicazioni contrattuali per difetti. Nella misura in cui abbiamo diritto anche a rivendicazioni extracontrattuali per danni dovuti a un vizio, si applica il termine di prescrizione ordinario (§§ 195, 199 BGB), a meno che l’applicazione dei termini di prescrizione del diritto commerciale non porti a un termine di prescrizione più lungo nei singoli casi.
13.4 Il periodo di prescrizione per le richieste di indennizzo è di tre anni. Questo decorre dalla fine dell’anno in cui il credito è sorto e noi siamo venuti a conoscenza delle circostanze che hanno dato origine al credito e della persona del debitore o avremmo dovuto venire a conoscenza senza grave negligenza. Eventuali termini di prescrizione più lunghi hanno la priorità.
14. Sostanze pericolose (REACH/CLP/ROHS)
14.1. Nella misura in cui sono applicabili i regolamenti CE N. 1907/2006 del 18 Dicembre 2006 ("Regolamento REACH") e CE N. 1272/2008 del 16 Dicembre 2008 ("Regolamento CLP"), il fornitore garantisce che tutte le sostanze contenute nella merce consegnata siano state effettivamente preregistrate, registrate e autorizzate in conformità al regolamento REACH o CLP, compresi tutti i supplementi, emendamenti, le line guida e tutte le leggi nazionali applicabili in relazione al regolamento REACH o al regolamento CLP.
14.2. Il fornitore garantisce che ci fornirà con ogni consegna una scheda di sicurezza aggiornata e completa in conformità con i requisiti del regolamento REACH o CLP.
14.3. Il fornitore inoltre garantisce che se gli articoli a noi consegnati contengono una concentrazione superiore allo 0,1% in massa (w/w) di una o più sostanze che soddisfano i criteri degli articoli 57 e 59 del regolamento REACH, ci fornirà informazioni sufficienti per un uso sicuro degli articoli.
14.4. Fornitori che forniscono merci al di fuori dell’Unione Europea all’Unione Europea si impegnano a fare le registrazioni necessarie per i prodotti di cui al titolo II del REACH e a nominare un unico rappresentante (Alleinvertreter) in conformità con l’articolo 8 del REACH che adempirà agli obblighi di un importatore derivanti dal titolo II del REACH.
14.5. Nella misura in cui la merce consegnata rientra nelle disposizioni della Direttiva 2011/65/EU dell’8 Giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Restriction of Hazardous Substances - RoHS), il fornitore garantisce di rispettare le sue disposizioni nonché le implementazioni nazionali, in particolare l’ordinanza sulle restrizioni dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Elektro- und Elektronikgeräte-Stoff Verordnung - Elektro-StoffV).
14.6. Nel caso in cui un fornitore violi uno degli obblighi di cui alla presente clausola 14, il fornitore dovrà risarcire noi e i nostri clienti per tutti i costi, le rivendicazioni di terzi (in particolare le richieste di risarcimento danni dirette o indirette) nonché altri svantaggi (per esempio multe) derivanti dalla violazioni della presente clausola 14. I costi dell’azione legale sono inclusi. Questo non si applica nel caso in cui il fornitore non è responsabile di questa violazione degli obblighi. Inoltre, siamo autorizzati in qualsiasi momento a cancellare immediatamente l’ordine e a rifiutare l’accettazione della consegna corrispondente senza dover sostenere nessun costo. Qualsiasi diritto di risarcimento esistente rimane inalterato. La cancellazione o il rifiuto dell’accettazione non costituiscono una rinuncia a eventuali richieste di risarcimento danni.
15. Diritti di proprietà
15.1. Il fornitore si assume la responsabilità di assicurarsi, in un ambito ragionevole, che nessun diritto o know-how di terzi venga violato in relazione ai bene/servizi del fornitore e/o al nostro utilizzo come previsto.
15.2. Il fornitore è obbligato a rimborsarci tutti i danni e/o le perdite da noi subite a causa della violazione di diritti o know-how di terzi, entro i fornitori, la Repubblica Federale di Germania, uno Stato membro dell'Unione Europea o Stati Uniti d'America, in relazione ai beni/servizi del fornitore e/o al nostro uso previsto, a meno che il fornitore non sia responsabile dei danni e/o delle perdite da noi subiti a causa di tali violazioni di diritti.
15.3. Se una terza parte rivendica nei nostri confronti la violazione dei suoi diritti o know-how e tali rivendicazioni sono attribuibili ai beni/servizi del fornitore e/o al nostro uso previsto, il fornitore è obbligato a indennizzarci e a tenerci indenni da tali rivendicazioni, se e nella misura in cui il fornitore è obbligato a rendere il risarcimento ai sensi del precedente comma 15.2.
15.4. Le parti si impegnano a notificarsi reciprocamente e senza indugio tutti i rischi di infrazione e i presunti casi di infrazione di cui vengono a conoscenza, e a darsi la possibilità di controbattere tali reclami di comune accordo tra di loro.
15.5. Le limitazioni dei reclami derivanti da questa clausola 15 si basano sulla clausola 15.2 frase 2.
15.6 La garanzia per i difetti giuridici di cui al punto 15.1 – 15.4 non si riferisce alle prestazioni o a parti di esse eseguite da noi secondo particolari specifiche. Non appena il fornitore ha motivo di sospettare che le nostre specifiche violano i diritti di proprietà di terzi, il fornitore è tenuto a comunicarcelo immediatamente.
16. Riservatezza
16.1. Le parti concordano di trattare tutti i dettagli commerciali e tecnici che non sono di dominio pubblico e di cui vengono a conoscenza attraverso la relazione d’affari come segreti commerciali e industriali.
16.2. Tutti i disegni e calcoli forniti allo scopo di eseguire gli ordini rimarranno di nostra proprietà e dovranno esserci restituiti in ogni caso dopo l’esecuzione dell’ordine.
16.3. Un obbligo corrispondente deve essere imposto ai subappaltatori.
17. Controllo delle esportazioni e dogana
17.1 Il fornitore ha l’obbligo di informarci per iscritto, senza che gli venga richiesto, se la sua merce è soggetta ad approvazione in base alle norme di controllo delle esportazioni tedesche, europee (UE) e statunitensi. A tal fine, il fornitore deve fornirci per iscritto le seguenti informazioni e dati:
- se elencato, la voce della lista di esportazione (numero) dell’allegato rispettivamente valido del regolamento tedesco sul commercio estero e sui pagamenti o voci della lista comparabili delle liste di esportazioni europee pertinenti (VO (EU) Dual-Use 2021/821),
- se la merce è soggetta alla U.S. Export Administration Regulations (EAR), deve essere comunicato l’Export Control Classification Number (ECCN) secondo la U.S. Commerce Control List (CCL),
- il codice statico delle merci (HS-/KN-Code),
- il Paese d’origine (origine commerciale/non preferenziale), chiave per gli indicatori d’origine: D = Paese terzo / E = UE / F = EFTA,
- presentazione di una dichiarazione del fornitore (a lungo termine) sull’origine preferenziale (per fornitori dell’UE) o di certificati sulle preferenze (per i fornitori non UE),
- tutte le altre informazioni e dati secondo la legge sul commercio estero che richiediamo per l’importazione e, se applicabile, l’esportazione della merce.
Il fornitore ha l’obbligo ad informarci immediatamente per iscritto in caso di qualsiasi modifica delle informazioni e dei dati sovrastanti.
17.2. Il fornitore ci indennizza integralmente da tutte le rivendicazioni avanzate nei nostri confronti dalle autorità o da altri terzi a causa del mancato rispetto o della violazione degli obblighi di cui alla sezione 17.1.
17.3. Inoltre, il fornitore si impegna a rimborsarci immediatamente e a prima richiesta tutti i danni e le spese (ad es. dazi aggiuntivi (come dazi all’importazione e all’esportazione), multe e altri svantaggi finanziari) sostenuti da noi per una violazione colposa degli obblighi di cui ai punti 17.1 e 17.2. I costi dell’azione legale sono inclusi.
18. Conformità, responsabilità sociale e sostenibilità
18.1. Nell’ambito del rapporto commerciale con noi, il fornitore si impegna a non offrire o concedere vantaggi o a richiedere o a accettare vantaggi che violano le norme anticorruzione applicabili, né nei rapporti commerciali né nei rapporti con i pubblici ufficiali.
18.2. Il fornitore si impegna a non stipulare accordi o pratiche concordate con altre aziende nell’ambito del rapporto commerciale con noi che abbiano lo scopo o l’effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza in conformità con le norme antitrust applicabili.
18.3. Il fornitore garantisce che pagherà salari ragionevoli e remunerazioni uguali per un lavoro di pari valore senza nessuna distinzione e che rispetterà le leggi applicabili che regolano il salario minimo generale e che imporrà le stesse obbligazioni a tutti i subappaltatori da lui assunti. Il fornitore conferma che rispetta i requisiti di legge della legge sulla regolamentazione del salario minimo generale (Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns - MiLoG), se pertinente, e che paga il rispettivo salario minimo ai suoi dipendenti a cui si applica il MiLoG.
18.4. Il fornitore è tenuto a rispettare le disposizioni di legge e le ordinanze applicabili in materia di tutela dell’ambiente, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, trattamento dei dipendenti e tutela dei diritti umani (in particolare per quanto riguarda la tutela dei diritti umani internazionali, l’abolizione del lavoro forzato e del lavoro minorile, l’eliminazione della discriminazione nelle assunzioni e nell’impiego e la responsabilità per l’ambiente), compresi gli standard minimi di diritto del lavoro applicabili a livello internazionale, in particolare a tutte le convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro in materia di diritti dei dipendenti, orari di lavoro e salute e sicurezza sul lavoro.
18.5. Il fornitore si impegna a rispettare le disposizioni sui minerali di conflitto di cui alla sezione 1502 del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ("Dodd-Frank Act") e al regolamento (UE) 2017/821 del 17 maggio 2017 che istituisce obblighi di adeguata verifica della catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, loro minerali e oro da aree di conflitto e ad alto rischio. Il fornitore si impegna inoltre a identificare l'uso dei cosiddetti minerali di conflitto ai sensi della legge Dodd-Frank (stagno, oro, tantalio, tungsteno) nella sua catena di approvvigionamento e ad adottare misure adeguate per garantire che la merce consegnata non contenga minerali di conflitto ai sensi della sezione 1502 della legge Dodd-Frank e del regolamento (UE) 2017/821.
18.6. Nell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali, il fornitore dovrà altrimenti rispettare tutte le norme statutarie e ufficiali in materia di protezione dell’ambiente.
18.7. Il fornitore deve garantire che tutti i subappaltatori e gli agenti da esso incaricati e coinvolti in qualsiasi modo nella produzione dei beni che ci fornisce e/o nella fornitura di servizi a noi rispettino gli obblighi elencati nelle clausole da 18.1 a 18.6 di cui sopra.
18.8. Il fornitore risponde alle richieste di conformità, responsabilità sociale e sostenibilità nella catena di fornitura entro un periodo di tempo ragionevole e nel rispetto delle formalità specificate. Inoltre, in caso di sospetta violazione degli obblighi di cui alla sezione da 18.1 a 18.6, il fornitore deve immediatamente chiarire eventuali violazioni e informarci delle misure di chiarimento adottate e, in casi giustificati, comunicare la catena di fornitura interessata. Se il sospetto si rivela fondato, il fornitore deve informarci entro un termine ragionevole delle misure interne adottate per prevenire future violazioni. Se il fornitore non adempie a questi obblighi entro un periodo di tempo ragionevole, ci riserviamo il diritto di recedere dai contratti con lui o di risolverli con effetto immediato.
18.9. Il fornitore deve rendere possibile il controllo del rispetto delle clausole da 18.1 a 18.6 da parte nostra o di terzi tenuti al segreto. A tal fine, il fornitore deve rivelare immediatamente informazioni su nostra richiesta, fornire immediatamente tutte le informazioni necessarie (ad es. documenti) e consentire a noi o a terzi da noi incaricati di ispezionare e/o esaminare i fatti in loco dopo un ragionevole preavviso.
18.10. Nel caso in cui il fornitore violi un qualsiasi obbligo di questa clausola 18, la clausola 14.7 si applica di conseguenza.
19. Disposizioni generali
19.1. Il fornitore non deve cedere o trasferire nessun ordine di acquisto o il contratto, in tutto o in parte, senza il nostro previo consenso scritto.
19.2. Il fornitore non deve utilizzare uno o più subappaltatori per l’ordine senza il nostro previo consenso scritto.
19.2. Il luogo di adempimento è la nostra sede centrale (Veitshöchheim) o, se e nella misura in cui viene ordinata la consegna da una delle nostre filiali, la relativa sede legale. Per le consegne possono essere stabilite altre disposizioni nel singolo caso. Il luogo di pagamento è la nostra sede centrale (Veitshöchheim).
19.3. Se singole disposizioni del presente accordo non sono valide o se risulta che le disposizioni del presente accordo contengono una lacuna, tale circostanza non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le parti sono obbligate a sostituire qualsiasi disposizione non valida con una disposizione il cui risultato economico si avvicini il più possibile a quello della disposizione originale.
19.4. Si applicano esclusivamente le leggi della Repubblica Federale di Germania, ad esclusione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell’11 Aprile 1980 (CISG).
19.5. Per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale, comprese le cause relative a documenti, cambiali e assegni, le azioni legali devono essere intentate presso il tribunale competente per la nostra sede (Veitshöchheim) o per la nostra sede secondaria indicata nell'ordine, se il fornitore è una persona giuridica a pieno titolo (Vollkaufmann), una persona giuridica di diritto pubblico (juristische Person des öffentlichen Rechts) o un fondo speciale di diritto pubblico (öffentlich-rechtliches Sondervermögen). Abbiamo anche il diritto di intentare un'azione legale nel luogo in cui ha sede il fornitore.
19.6. Queste condizioni di acquisto sono scritte in tedesco e in inglese. In caso di differenze tra le due versioni, la versione tedesca prevale su quella inglese. La versione inglese serve solo come traduzione.
(Versione: Ottobre 2021)